Dal primo gennaio del 2007, le istanze di verificazione periodica dei misuratori fiscali dovranno essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti, in ragione del domicilio fiscale del richiedente. Lo specifica la circolare n. 35/E del 23 novembre 2006, ai punti 2.2 e 6.
Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni continuano ad applicarsi i punti 6 e 7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio del 2003, in base ai quali, le istanze in questione, devono essere inviate alla direzione centrale Amministrazione.
L’innovazione è motivata dal fatto che le procedure amministrative necessarie all’abilitazione allo svolgimento dell’attività di verificazione è, ormai, ampiamente collaudata, e che, in osservanza dei principi di efficienza e economicità dell’attività amministrativa, appare più pertinente che il rilascio e il controllo delle abilitazioni venga svolta dagli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate, anziché dalla direzione centrale Amministrazione. Ciò comporterà evidenti vantaggi in termini di tempi e di facilità di verifica delle condizioni richieste dalla legge, anche per la possibilità di accessi in loco da parte degli uffici.
Peraltro, tale attività amministrativa svolta localmente agevolerà non poco i laboratori di verificazione che potranno interloquire più facilmente, a livello periferico, con il proprio ufficio di competenza.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 ha stabilito che gli apparecchi misuratori fiscali (di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) vengano sottoposti a una verificazione periodica. Scopo di tale controllo è quello di riscontare che la conformità del misuratore fiscale alle prescrizioni stabilite (attestata originariamente dal costruttore, prima della vendita, tramite l’apposizione di apposito punzone approvato dall’Agenzia delle entrate ) rimanga inalterata nel corso dell’utilizzo dell’apparecchiatura.
La richiesta di verificazione, con periodicità almeno annuale, deve avvenire su iniziativa e a spese dell’utilizzatore del misuratore fiscale.
I soggetti che possono svolgere attività di verificazione sono:
- i laboratori abilitati - Sono soggetti che svolgono la loro attività in maniera autonoma e sono abilitati alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali da qualsiasi azienda prodotti
- i fabbricanti (abilitati) – Sono soggetti che fabbricano le apparecchiature approvate con provvedimento, e che possono svolgere anche attività di verificazione periodica sulle apparecchiature da essi stessi prodotti
- i laboratori dei fabbricanti – Sono quelli inseriti nella struttura organizzativa del fabbricante che agiscono in sedi decentrate. Possono svolgere attività di verificazione periodica solo se espressamente menzionati nel provvedimento di abilitazione del fabbricante stesso.
I soggetti sopra indicati possono richiedere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività, presentando una domanda corredata in bollo, entro il 31 dicembre del 2006, alla direzione centrale Amministrazione, oppure, dal 1° gennaio 2007, all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. L’istanza deve contenere tutti i dati indicati al punto 6 del già citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, tra i quali si segnalano, per importanza, l’elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica, nonché, l’indicazione del responsabile del laboratorio e l’impegno a comunicare all’Agenzia delle entrate, per via telematica, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate.
I menzionati uffici emetteranno i provvedimenti abilitativi, previo accertamento, tra l’altro, dei requisiti previsti per il personale tecnico incaricato della verificazione.
Tra questi, si ricordano il rispetto del segreto professionale, l’indipendenza da rapporti societari con i clienti utilizzatori dei servizi, l’integrità professionale, il possesso di un diploma di scuola superiore, l’impegno alla frequenza dei corsi di formazione organizzati allo scopo dall’Agenzia delle entrate, la documentazione della regolarità contributiva e assicurativa, la documentazione dell’esistenza di un regolare rapporto di lavoro. Per l’elenco completo, si rinvia alle disposizioni del punto 3.2.2.1. della circolare in argomento.
Perché il laboratorio possa ottenere l’abilitazione, è, ancora, necessaria la copertura assicurativa di responsabilità civile, per danni che possano derivare dall’esercizio dell’attività di verificazione, e la certificazione di qualità prevista dalla Iso 9001:2000.
Oltre ai requisiti sopra indicati, definiti giuridico-amministrativi, sono necessari anche quelli tecnici, indicati al punto 2 dell’allegato IV del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, al quale si rinvia.
L’abilitazione rilasciata ha una durata massima di tre anni. Ciò in quanto la certificazione Iso 9001:2000 richiesta ha, per l’appunto, validità triennale.
Prima della scadenza il laboratorio può richiedere il rinnovo dell’abilitazione.
Il venir meno di uno o più dei requisiti sopra indicati, la constatazione di gravi irregolarità o di difformità procedurali, commesse nell’attività di verificazione, comporta la sospensione o la revoca dell’abilitazione.
Contro tali provvedimenti, che vengono adottati previo parere di una apposita Commissione, è ammessa l’impugnazione presso il Tar entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi.
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