Attualità
Vittime del terrorismo: pensioni non sempre esenti per intero
Per invalidità inferiori all'80 per cento, il non assoggettamento a Irpef riguarda la sola parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi
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La legge n. 206 del 3 agosto 2004 detta norme in favore dei cittadini italiani (nonché dei familiari superstiti) vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice, compiuti in territorio italiano o extranazionale.

In particolare, occorre prestare attenzione ai diversi benefici riconosciuti in base alla percentuale di invalidità riportata dalle vittime.
Infatti, l'articolo 3, comma 1, riconosce a coloro che abbiano subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la pensione e il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equivalente. La pensione così maturata è esente dall'Irpef.

Viceversa, l'articolo 4 della legge citata stabilisce che i cittadini che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento, per cause sopra menzionate, sono equiparati ai grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del Dpr n. 915 del 23 dicembre 1978.
Pertanto, tali soggetti hanno diritto immediato a percepire la pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione integrale e rideterminata secondo le maggiorazioni previste dalla medesima legge.

Gli stessi criteri sono applicati alle pensioni di reversibilità (nel caso in cui la persona deceduta era già pensionata) o indirette (se la vittima, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa) in favore dei superstiti, in caso di morte della vittima.
Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria e il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407 del 23 novembre 1998.

Con la risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto anche del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati il 10 settembre 2003, ha chiarito che nel primo caso l'esenzione dall'Irpef è parziale, ovvero è riconosciuta per la sola parte di pensione corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi necessari ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto.
In breve, è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.
Nel secondo caso, per i soggetti che riportano un'invalidità pari o superiore all'80 per cento, l'intera somma pensionistica riconosciuta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef. Lo stesso principio trova applicazione per le pensioni di reversibilità o indirette.

Miriam Cosmai
pubblicato Giovedì 22 Settembre 2005

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