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Attualità
Voli transatlantici: intese bilaterali
verso la strada del tramonto
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La Camera ha approvato il Ddl che ratifica l’accordo sul trasporto aereo tra Comunità europea e Stati Uniti
Le compagnie aeree dei Paesi membri della Ue e quelle statunitensi possono istituire liberamente uffici sui territori coinvolti nell’intesa “multilaterale”, per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo. Gli è consentito anche impiegare sul suolo nazionale dell’altra “parte” personale commerciale, tecnico-operativo e di ogni altra categoria necessaria all’esercizio delle attività utili allo svolgimento del trasporto aereo. In Italia, dopo il passaggio positivo al Senato, il disegno di legge di ratifica ha incassato anche il sì della Camera dei deputati. Viene in questo modo superata la precedente dimensione bilaterale degli accordi sui servizi aerei, per allargarsi e allinearsi ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, il rispetto della concorrenza leale, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell’ambiente.
Le stesse compagnie hanno diritto a provvedere in proprio alla vendita di servizi, ovvero tramite loro agenti o intermediari, nei diversi Paesi, in valuta locale o in altra moneta convertibile.
Nessun limite sia temporale sia fiscale, poi, al trasferimento in patria dei redditi realizzati attraverso le attività poste in essere nel territorio straniero. Tali somme possono “tornare a casa” in qualsiasi momento, al tasso di cambio applicabile alle transazioni alla data in cui il vettore presenta la domanda di rimessa.
All’atterraggio dell’areomobile utilizzato per la tratta internazionale, le provviste di bordo (viveri, bevande e tutti gli altri prodotti destinati al consumo dei passeggeri durante il tempo di volo), i pezzi di ricambio, il carburante, i lubrificanti e tutte le attrezzature che servono per il funzionamento e la manutenzione del velivolo sono esentasse.
Sia in territorio Ue sia in quello statunitense, non pagano cioè tributi, dazi doganali, accise, diritti e oneri eventualmente imposti dalle autorità del Paese “ospitante”. Unica condizione è che dette strumentazioni e dotazioni rimangano a bordo dell’aereo.
Questi, in sintesi, i contenuti salienti di tenore economico-finanziario dell’accordo teso a realizzare un mercato unico “transatlantico” del trasporto aereo, concluso tra Comunità europea e Stati Uniti il 30 aprile 2007 e in attesa di ratifica da parte dei vari Paesi coinvolti.
Una ratifica necessaria per il fatto che, oltre alle disposizioni economico-commerciali da tempo approvabili direttamente dalla Ce, il documento contiene previsioni, anche politiche, che coinvolgono alcuni aspetti del diritto interno degli Stati membri.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Venerdì 16 Ottobre 2009
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