Attualità
Giro di vite su paradisi fiscali
e arbitraggi fiscali internazionali
Tutte le operazioni di natura finanziaria compiute nei tax haven si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione
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Tra le misure fiscali introdotte dalla manovra d'estate (Dl 78/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio) meritano una particolare attenzione quelle di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi internazionali, contemplate agli articoli 12 e 13.
Le disposizioni citate concretizzano gli obbiettivi di lotta all'evasione ed elusione della tassazione in ambito nazionale e internazionale e, contestualmente, danno attuazione al modello di legal standard condiviso dal vertice del G20 finanziario londinese dello scorso aprile e al PNR 2008-2010, approvato in marzo in attuazione della strategia di Lisbona definita dal Consiglio europeo.

L'Italia, dunque, mette la mordacchia alla politica di trasparenza fiscale fino ad oggi adottata e, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello e di incrementare la cooperazione amministrativa tra gli Stati aderenti all'Ocse, sostiene la richiesta, sollecitata agli Stati aderenti nella risoluzione P6 TA (2009) 0330 del Parlamento europeo, di agire immediatamente per abolire tutti i paradisi fiscali sul proprio territorio e di adoperarsi a livello internazionale per eliminare i restanti e imporre sanzioni alle imprese e alle persone che facciano ricorso ai loro servizi.

Il giro di vite sui tax haven viene effettuato attraverso l'equiparazione dei territori a regime fiscale privilegiato di cui al Dm 4 maggio 1999 e di quelli indicati nel Dm 21 novembre 2001.
L'articolo 12 dispone, infatti, che tutte le operazioni di natura finanziaria compiute nei territori elencati in entrambe le liste di cui ai decreti citati si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione.
La norma, inoltre, introduce il principio del ribaltamento dell'onere della prova prevedendo che, facendo salva la prova contraria fornita, ovviamente, dal contribuente (sia esso persona fisica ovvero giuridica), saranno applicate in misura raddoppiata le sanzioni previste dall'articolo 1 del Dlgs 471/1997.

Sotto l'egida del rigore viene prevista l'istituzione di una unità speciale dell'agenzia delle Entrate in coordinamento con la Guardia di finanza, dotata di articolazioni anche all'estero, per il rafforzamento della cooperazione internazionale in particolare nella lotta agli hedge fund operativi nelle legislazioni offshore che, vendendo protezione creditizia tramite i credit default swap, sono destabilizzatori sistemici ed eccellenti strumenti di riciclaggio dei capitali esportati.

Il successivo articolo 13 del Dl 78/2009 attualizza le misure di contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali novellando i commi degli articoli 167 e 168 del Tuir in funzione di una effettiva analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei.
Recita, pertanto, la norma che, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali, l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto a una verifica di effettività sostanziale.
Ciò allo scopo di scoraggiare i profitti derivanti dalle transazioni di beni e attività finanziarie su mercati diversi ma aventi le medesime caratteristiche di payout per sfruttarne le differenze di prezzo.
La disposizione mira, in altri termini, a sottoporre le operazioni infragruppo alla verifica di effettività sostanziale, allo scopo di evitare che si costituisca il differenziale di prezzo tra mercati di Paesi diversi che costituiscono terreno fertile per le attività di arbitraggio.

Il make up agli articoli 167 e 168 del Tuir viene integrato con le azioni di limitazione delle asimmetrie informative e di intensificazione dei controlli necessari che rappresentano, in paio con gli interventi normativi, le strategie necessarie per evitare la permeabilità dei disallineamenti dei prezzi alle attività di arbitraggio.
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 3 Luglio 2009

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