MASSIMA - Nella vigenza della disciplina anteriore all'emanazione del Dpr 322/1998, i soggetti Irpeg erano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale entro il termine di un mese dalla scadenza di quello previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Il dies a quo era così determinato sia nell'ipotesi di approvazione quanto in quella di mancata adozione di una deliberazione in tal senso. Parimenti, anteriormente alla riforma del diritto societario, deve escludersi per l'organo amministrativo un obbligo analogo a quello istituito circa la segnalazione (nella relazione ex art. 2428 c.c.) di particolari esigenze che impongono di fruire del termine maggiore per l'approvazione.
Sentenza n. 23983 del 20 marzo 2008 depositata il 24 settembre 2008
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Cicala, Rel. D'Alonzo
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Adempimenti - Dichiarazione annuale - Modalità - Termini - Disciplina anteriore - D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Dies a quo - Termine di approvazione del bilancio d'esercizio - Art. 2364 c.c. - Jus superveniens - Art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - Art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
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