Avviso ai litiganti
Abuso di diritto, il principio esiste.
L'onere della prova? Si divide a metà
Il disegno elusivo va dimostrato dall'Amministrazione finanziaria. Spetta al contribuente giustificare l'operazione incriminata, così come strutturata.
SINTESI: La sopravvenienza nell'ordinamento di specifiche norme antielusive, come l'art. 37-bis, non è fondativa di per sé del principio generale anti-elusivo, giacché esse rappresentano un mero sintomo dell'esistenza di una regola generale (Cass. n. 8172/2008). Regola che, peraltro, non può ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria, derivante dall'art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso di diritto nell'ordinamento tributario non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'obbligazione tributaria. Dunque, non può essere posto ulteriormente in dubbio che ad una disposizione dichiaratamente anti-elusiva, come quella dell'art. 37-bis, pur inserita nella normativa specifica regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, debba attribuirsi significato sintomatico dell'immanenza di un principio generale, valido in tutti i settori della materia fiscale. Soprattutto se si riconosce in esso il sostrato del criterio, ancor più generale, consacrato nell'art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, che vuole improntati a collaborazione e buona fede i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Per quanto concerne, invece, la prova, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, questa incombe sull'amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. La domanda di disapplicazione delle sanzioni, invece, deve considerarsi fondata in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma sanzionatoria, nel cui ambito di applicazione è riconducibile la violazione di un principio di ordine generale come l'abuso di diritto.

Sentenza n. 12042 del 25 maggio 2009 (udienza del 1° aprile 2009)
Corte di cassazione, sezione V - Pres. Altieri, Rel. Magno
Cessione ramo d'azienda - Elusione - Abuso di diritto - Onere della prova - Sanzioni
pubblicato Mercoledì 27 Maggio 2009

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