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Avviso ai litiganti
Accertamenti tributari in corso.
Non tutto è nelle mani del curatore
Non tutto è nelle mani del curatore
Restano validi gli atti del procedimento formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente e notificati a quest'ultimo
SINTESI: Il fallito non può eccepire alcuna decadenza sotto il profilo della mancata notifica personale della cartella. Va, infatti, confermato il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Pertanto, gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela; mentre quelli formati in epoca successiva devono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore (Cass., n. 14144/2009; Cass. n. 12893/2007; Cass., n. 6032/1993).
Sentenza n. 2803 del 9 febbraio 2010 (udienza del 1° ottobre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Prestipino, Rel. Campanile
Riscossione - Cartella esattoriale - Curatore fallimentare - Omessa impugnazione - Vizi di notifica - Accertamento - Definitività
Sentenza n. 2803 del 9 febbraio 2010 (udienza del 1° ottobre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Prestipino, Rel. Campanile
Riscossione - Cartella esattoriale - Curatore fallimentare - Omessa impugnazione - Vizi di notifica - Accertamento - Definitività
pubblicato Mercoledì 17 Febbraio 2010
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