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Avviso ai litiganti
Accertamento induttivo legittimo
se sufficientemente motivato
se sufficientemente motivato
Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse
SINTESI: Come precisato da questa Corte con sentenza n. 951/09, confermando precedente giurisprudenza, in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dal DPR n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo. Nella specie, l'estrema genericità delle fatture che non precisano quali e quante delle svariate prestazioni previste dal contratto siano state effettuate, la mancanza di ogni altra documentazione, il collegamento tra le due società erano solidi elementi presuntivi per ritenere le operazioni inesistenti o di valore molto eccedente quello effettivo, incombeva quindi alla contribuente di provare l'effettività.
Ordinanza n. 12395 del 20 maggio 2010 (udienza del 14 aprile 2010)
Ordinanza n. 12395 del 20 maggio 2010 (udienza del 14 aprile 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. e Rel. Lupi
Accertamento – Accertamento induttivo - Rettifica legittima – Motivazione – Inattendibilità dei dati pubblicato Martedì 15 Giugno 2010
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