Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
Accertamento parziale dell'Iva
su iniziativa dell'ufficio: è valido
su iniziativa dell'ufficio: è valido
Può anche basarsi su una verifica generale, non per forza su segnalazione del Centro informativo, della Finanza o di pubbliche amministrazioni
Premesso che il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, così dispone: "Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante", si ricorda che questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione sollevata dalla Società, statuendo che, "in tema di accertamento parziale dell'IVA, previsto dal DPR n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, il fatto che la verifica sia stata espressamente inclusa tra i relativi presupposti solo con la modifica della predetta disposizione da parte della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 406, non esclude che, anche in precedenza, l'accertamento parziale potesse basarsi su una verifica generale, non richiedendosi all'uopo necessariamente una segnalazione del centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, della Guardia di finanza e di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, in quanto la segnalazione costituisce solo l'atto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta" (Corte di cassazione 5 febbraio 2009, n. 2761).
Già in precedenza s'era stabilito che "anche per l'accertamento parziale, l'infedeltà della dichiarazione può emergere direttamente dal contenuto di essa in base al criterio generale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, mentre la previsione di cui al comma 5, della medesima disposizione contempla ulteriori condizioni legittimanti l'accertamento in rassegna" (Corte di Cassazione 12 marzo 2008, n. 6574).
Vige, dunque, il seguente principio di diritto: "l'accertamento parziale dell'IVA può essere adottato sia su iniziativa propria dell'ufficio titolare del potere di accertamento totale sia su iniziativa di altro ufficio".
Sentenza n. 12557 del 21 maggio 2010 (udienza del 20 gennaio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Meloncelli
Iva - Accertamento - Decisioni - Rettifica - Indebita detrazione
Già in precedenza s'era stabilito che "anche per l'accertamento parziale, l'infedeltà della dichiarazione può emergere direttamente dal contenuto di essa in base al criterio generale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, mentre la previsione di cui al comma 5, della medesima disposizione contempla ulteriori condizioni legittimanti l'accertamento in rassegna" (Corte di Cassazione 12 marzo 2008, n. 6574).
Vige, dunque, il seguente principio di diritto: "l'accertamento parziale dell'IVA può essere adottato sia su iniziativa propria dell'ufficio titolare del potere di accertamento totale sia su iniziativa di altro ufficio".
Sentenza n. 12557 del 21 maggio 2010 (udienza del 20 gennaio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Meloncelli
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pubblicato Lunedì 7 Giugno 2010
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