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Avviso ai litiganti
Un accertamento "tira" l'altro.
Non servono ulteriori indagini
Non servono ulteriori indagini
Le segnalazioni acquisite dall'ufficio delle imposte dirette sono sufficienti per affermare anche l'infedeltà della dichiarazione Iva
SINTESI: In tema di Iva, l'infedeltà della dichiarazione, per cui l'ufficio procede a rettifica, è fra l'altro desunta, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, che fra le modalità ammesse comprende (comma 2, n. 5) la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, ad organi e amministrazioni dello Stato. Di conseguenza, qualora l'infedeltà della dichiarazione venga accertata, come nella specie, a seguito di segnalazione dell'ufficio delle imposte dirette, che a sua volta aveva effettuato accertamento nei confronti del medesimo contribuente, nessuna altra indagine è tenuto a svolgere l'ufficio Iva, disponendo dei concreti elementi necessari per affermare l'infedeltà, acquisiti in conformità alla legge.
Sentenza n. 1202 del 20 gennaio 2011 (udienza del 25 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sez. tributaria - Pres. Pivetti, Rel. Di Iasi
IVA - Infedeltà della dichiarazione - Dati e notizie raccolti da altri organi dello Stato
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pubblicato Venerdì 4 Febbraio 2011
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