Avviso ai litiganti
Anagrafe dei residenti all'estero,
scudo debole contro il domicilio
L'iscrizione all'Aire serve a poco se il soggetto ha nel territorio dello Stato la sede principale dei propri affari e interessi, economici e personali
SINTESI: In tema d'imposte sui redditi, l'art. 2, comma 2, del DPR n. 917/1986, individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. L'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'amministrazione finanziaria dall'art. 38, commi 4 e 5 del DPR n. 600/73 (disposizioni introdotte dalla L. n. 413/91), consiste nell'applicazione di presunzioni, in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione genera peraltro l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000, 327/2006, 5991/2006, nonché per il carattere legale di detta presunzione, Cass. n. 16284/07). Si deve, infatti, ribadire, che "il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" connessa alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma" (Cass. nn. 14665/06, 19252/05).

Sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010 (udienza del 6 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. D'Alonzo
Residenza ai fini fiscali - Individuazione - Accertamento sintetico - Onere della prova
pubblicato Giovedì 24 Giugno 2010

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