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Avviso ai litiganti
Per aprire i conti dei familiari
bastano semplici presunzioni
bastano semplici presunzioni
La loro gravità, precisione e concordanza permette la verifica di rapporti bancari non intestati all’imprenditore, che ha poi l’onere della prova contraria
SINTESI. In presenza di un conto bancario non intestatola contribuente, ma ad un suo familiare, i verbalizzanti prima, e l’ufficio in seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari a fronte di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nell’attività commerciale dell’impresa del contribuente indagato (v. Cass. nn. 8683/2002, 18868/2007, 27032/2007). Una volta acclarate tali presunzioni (anche semplici, purchè dotate di gravità, precisione e concordanza) prende vigore l’inversione dell’onere della prova di cui al DPR n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e pertanto è il contribuente che deve provare la estraneità delle operazioni alla attività commerciale, e non l’ufficio il contrario.
Sentenza n. 17390 del 23 luglio 2010 (udienza del 16 giugno 2010)
della Corte Cass., Sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. Parmeggiani
Imposte sui redditi – Controlli bancari – Conti intestati a familiari dell’imprenditore – Presunzione di redditività
pubblicato Mercoledì 4 Agosto 2010
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