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Avviso ai litiganti
Autotutela per l'atto definitivo?
Contro il diniego poco da fare
Contro il diniego poco da fare
L'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere di annullamento e/o di revoca non può sostituire gli ordinari rimedi giurisdizionali non esperiti
SINTESI: Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente più volte affermato il principio secondo il quale avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. un., nn. 2870/2009, 3698/2009; il principio è stato da ultimo confermato da Cass., Sez. un., n. 16097/2009, nella quale si è anche ribadito, più in generale, che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere di annullamento d'ufficio e/o di revoca dell'atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti).
Sentenza n. 11457 del 12 maggio 2010 (udienza del 2 marzo 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Virgilio
Accertamento - Atto definitivo - Istanza di autotutela - Diniego - Impugnabilità
Sentenza n. 11457 del 12 maggio 2010 (udienza del 2 marzo 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Virgilio
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pubblicato Lunedì 14 Giugno 2010
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