MASSIMA: Deve essere cassata (con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente) la sentenza di merito non conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità giusta il quale il presupposto impositivo dell'Irap dell'autonoma organizzazione risulta integrato allorquando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, come nel caso di specie, in modo non occasionale di lavoro altrui.
Sentenza n. 29146 del 23 ottobre 2008 depositata l'11 dicembre 2008
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Esercenti arti o professioni - Artt. 2 e 3, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 - Presupposto - Autonoma organizzazione - Necessità - Rapporto di collaborazione - Sufficienza
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