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Avviso ai litiganti
Compensare il debito tributario
non basta per eliminare la sanzione
non basta per eliminare la sanzione
Dovuta la penalità per infedele dichiarazione a prescindere dalla circostanza che l’imposta non versata sia pareggiata da perdite fiscali precedenti
SINTESI: La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, è intesa a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli; conseguentemente le corrispondenti sanzioni, di natura amministrativa, sono da riconnettersi al solo dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore: è tale infedele dichiarazione che legittima e rende necessario il conseguente accertamento il quale a sua volta determina l’irrogazione della sanzione. Solo dopo tale fase accertativa potrà poi procedersi alla successiva riscossione. Pertanto, il fatto che in sede di riscossione della diversa imposta così accertata e della conseguente sanzione vengano eccepiti e riconosciuti titoli di compensazione non spiega alcun riflesso sull’applicabilità alla fattispecie concreta del disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, commi 2 e 4. Pertanto, nel caso di impugnazione di una cartella relativa alla riscossione dell’Irpeg, accertata con pregresso avviso di accertamento non contestato, e delle relative sanzioni per infedele dichiarazione, tale sanzione è dovuta a prescindere dalla circostanza che l’imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali precedenti.
Ordinanza n. 13014 del 14 giugno 2011 (udienza del 3 maggio 2011)
Ordinanza n. 13014 del 14 giugno 2011 (udienza del 3 maggio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Persico
Riscossione – Somme iscritte a ruolo – Compensazione del debito tributario – Sanzioni amministrative per omesso versamento pubblicato Lunedì 27 Giugno 2011
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