Avviso ai litiganti
Il confronto è indispensabile
per uscire dagli “standard”
Il contribuente con un reddito dichiarato fuori dai criteri previsti da parametri e studi di settore non può dribblare l’invito dell’ufficio per motivare il suo scostamento
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SINTESI: La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, pur non essendo ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Quest’ultimo ha l’onere di provare, senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che ne giustificano l’esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard, ovvero la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo preso in esame (principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009).
Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non viola l’art. 17 della legge n. 400/88 per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere generale e non di atto avente natura regolamentare.

Ordinanza n. 1153 del 27 gennaio 2012 (udienza 15 novembre 2011) della Cassazione Civile, Sezione V – Pres. Lupi Fernando – Est. Di Iasi Camilla
Accertamento – Parametri – Attivazione obbligatoria del contraddittorio – Mancato parere Consiglio di Stato sul Dpcm 29 gennaio 1996 – Illegittimità – Esclusione
pubblicato Giovedì 9 Febbraio 2012

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