Avviso ai litiganti
Conseguenze del condono tombale.
Una pietra sopra, solo sui debiti
La sanatoria non opera sui crediti che il contribuente vanta nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione dell'ufficio
SINTESI: Va ribadito che la previsione dell'art. 9, comma 9, della legge n. 289 del 2002, per il quale la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'Iva, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito; con la conseguenza che, quando sia stato chiesto il rimborso dell'Iva e l'ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni, inesistenti, l'Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio (cfr Cassazione 375/2009).

Ordinanza n. 18942 del 31 agosto 2010 (udienza del 10 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Cappabianca
Condono tombale - IVA - Operazioni inesistenti - Diniego dell'istanza di rimborso
 
pubblicato Lunedì 6 Settembre 2010

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