Avviso ai litiganti
Contabilità in nero. Sufficiente
come presunzione per l’induttivo
Il rinvenimento, presso il figlio dell’imprenditore, di un’agenda con appunti aziendali sposta sul contribuente l’onere probatorio
SINTESI: La contabilità parallela in nero fa scattare la prova presuntiva mediante l’accertamento induttivo a carico del soggetto verificato, che può semmai solo fornire la prova contraria a sostegno della propria contestazione, con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Va precisato in proposito che il DPR n. 600 del 1973, art. 39, consente all’Amministrazione finanziaria la rettifica analitico-induttiva della dichiarazione presentata dal contribuente, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle scritture contabili di questo, solo se ed in quanto esse siano state regolarmente tenute, ovvero presentino vizi formali di modesta entità, in guisa tale che le loro stesse risultanze siano idonee a fondare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dell’inesattezza della dichiarazione stessa ed il conseguente potere di rettifica che ne risulta giustificato attraverso la motivazione delle singole poste aggiunte o corrette (v. pure Cass. sentenze n. 1628 del 1995, n. 10850 del 1994, n. 4307 del 1992).

Sentenza n. 13061 del 15 giugno 2011 (udienza del 23 marzo 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. Bognanni
Accertamento induttivo – Contabilità in nero – Attendibilità
pubblicato Martedì 28 Giugno 2011

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