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Avviso ai litiganti
Conto in movimento, registri fermi.
Sufficiente per l'accertamento
Sufficiente per l'accertamento
Il riscontro di operazioni su c/c non risultanti nel giornale e nel mastro costituisce, di per se stesso, idoneo elemento presuntivo a favore dell'ufficio
SINTESI - Ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, il riscontro di movimentazione su conti correnti bancari non risultante in contabilità costituisce, di per se stesso, idoneo elemento presuntivo per l'accertamento (v. Cass. nn. 11750/08, 138189/07, 18851/03, 6232/03, 8422/02, 10662/01, 9946/00). Inoltre, è viziata da carenza di motivazione la sentenza dei giudici di appello non sorretta da argomentazioni in relazione alle concrete risultanze probatorie e semplicemente assistita da rinvio meramente adesivo e acritico alla motivazione della decisione di primo grado (v. Cass. nn. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18296/02, 3066/02, 4510/00).
Ordinanza n. 18809 del 20 agosto 2010 (udienza del 10 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Cappabianca
Iva - Accertamenti bancari - Movimentazioni bancarie - Valore probatorio - Art. 54, D.P.R. n. 633 del 1972
pubblicato Venerdì 27 Agosto 2010
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