Avviso ai litiganti
Contributi erogati a norma di legge
nel calcolo della base imponibile Irap
Il principio vale anche per quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, a meno che l'esclusione non sia prevista dalle leggi istitutive
SINTESI: Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affrontato (Cass. n. 21749/2009) l'esegesi delle norme che si sono susseguite in ordine alla determinazione dei componenti della base imponibile IRAP, come originariamente individuata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, rilevando che nessuna sostanziale modifica ha comportato, rispetto a tale norma, l'introduzione dell'art. 11-bis stesso D.Lgs., mentre l'interpretazione autentica dell'art. 11 (valida quindi anche per le annualità pregresse) è stata fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all'imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive o in altre disposizioni di carattere speciale.  Ne consegue, secondo le SS.UU., che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli in esame erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere tutti inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

Sentenza n. 13160 del 28 maggio 2010 (udienza del 27 aprile 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Sotgiu
Irap - Base imponibile - Determinazione - Rimborso - Aziende di autotrasporto - Pagamento contributi
pubblicato Mercoledì 16 Giugno 2010

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