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Avviso ai litiganti
Contributi. La legge li assegna
la legge può toglierli dall’Irap
la legge può toglierli dall’Irap
Esclusione dalla base imponibile solo se è prevista dalla norma istitutiva, da altre disposizioni speciali o dalla correlazione a oneri non deducibili
SINTESI: In tema di IRAP, come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui alla legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma 1, lett. h), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati - prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni - alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che il DL n. 833 del 1986, art. 3, comma 1, esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l'esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP (Cass. n. 4838 e n. 7893 del 2007).
Ordinanza n. 19610 del 16 settembre 2010 (udienza del 26 maggio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Merone, Rel. Greco
IRAP - Contributi erogati ad aziende di trasporto pubblico locale - Base imponibile - Concorrono alla formazione
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pubblicato Venerdì 24 Settembre 2010
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