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Avviso ai litiganti
Deducibilità dell'Iva: sull'onere
della prova non c'è furto che tenga
della prova non c'è furto che tenga
In caso di contestazione dell'ufficio, è comunque il contribuente a doverne dimostrare il diritto. Anche in caso di perdita incolpevole delle fatture
SINTESI: La deducibilità dell'Iva pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'ufficio, all'onere della relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate. Così che, nelle ipotesi in cui il contribuente fosse impossibilitato a causa di un furto ad esibire i documenti contabili obbligatori, e qualora non sia neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'articolo 2724, n. 3, codice civile, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.
Sentenza n. 6118 del 13 marzo 2009 (udienza del 28 gennaio 2009)
Corte di cassazione, Sezione tributaria - Pres. Papa, Rel. Merone
IVA - Accertamento - Contestazione di indebita detrazione - Onere della prova - Spetta al contribuente - Furto della documentazione - Non comporta esenzione dall'onere probatorio
Sentenza n. 6118 del 13 marzo 2009 (udienza del 28 gennaio 2009)
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pubblicato Mercoledì 1 Aprile 2009
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