Avviso ai litiganti
Preavviso di fermo amministrativo
di diritto in Commissione tributaria
L'atto è funzionale alla conoscibilità della pretesa impositiva, dalla quale sorge l'interesse del contribuente a richiedere tutela giurisdizionale
ganasce fiscali
SINTESI: Il preavviso di fermo, istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. Ne consegue che il preavviso di fermo amministrativo ex articolo 86, Dpr n. 602 del 1973, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex articolo 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

Sentenza n. 10672 dell'11 maggio 2009 (udienza del 7 aprile 2009)
Corte di cassazione, Sez. Un. Civ. - Pres. Carbone, Rel. Botta
Preavviso di fermo amministrativo - Impugnabilità - Credito di natura tributaria - Giurisdizione tributaria
pubblicato Martedì 19 Maggio 2009

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