Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Avviso ai litiganti
Diritto comunitario. No alla norma
di casa che ostacola l'accertamento
di casa che ostacola l'accertamento
L'applicazione da parte del giudice nazionale del principio civilistico sul giudicato esterno non deve impedire l'indagine su altro periodo d'imposta
SINTESI: La Corte di giustizia ha sottolineato a più riprese che le norme che conferiscono carattere definitivo alle decisioni giurisdizionali o amministrative contribuiscono alla certezza del diritto, che è un principio fondamentale del diritto comunitario. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che il principio della certezza del diritto - e il carattere definitivo delle decisioni derivante da tale principio - non è assoluto nel senso che prevale in ogni circostanza: semmai, esso dev'essere conciliato con altri valori meritevoli di tutela, quali i principi dello stato di diritto e del primato del diritto comunitario, nonché il principio di effettività. Di conseguenza, qualora le norme nazionali che conferiscono carattere definitivo alle decisioni ostacolino l'applicazione dei suddetti principi, i giudici nazionali - e, se del caso, gli organi amministrativi - possono essere tenuti a disapplicare tali norme in determinate circostanze.
Esaminando la giurisprudenza di cui alla sentenza Lucchini in tema di aiuti di Stato, l'elemento che la Corte sembra, in sostanza, avere considerato decisivo è che, emanando la decisione controversa, secondo cui la Lucchini poteva fruire dell'aiuto di Stato, mentre quest'ultimo era già stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione, il giudice nazionale aveva travalicato i limiti della propria competenza, come definiti dal diritto comunitario, in quanto la valutazione in ordine alla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune rientra, come ha rilevato la Corte, nella competenza esclusiva della Commissione, fatto salvo il controllo del giudice comunitario.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte di giustizia dalla Cassazione, tuttavia, la controversia principale, pur presentando varie analogie con le controversie tributarie definite dalle due sentenze definitive sopra menzionate, dev'essere considerata, nella parte vertente su periodi d'imposta diversi, sostanzialmente differente per quanto riguarda l'oggetto. Quindi, a giudizio dell'Avvocato generale, non sussistono interessi sostanziali connessi alla certezza del diritto che possano prevalere rispetto all'obbligo incombente al giudice a quo di applicare e dare piena efficacia al diritto comunitario, nel caso in esame al divieto di pratiche abusive nel settore dell'IVA.
Pertanto, viene proposto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 10 ottobre 2007 nel seguente modo: "Il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, quale l'art. 2909 del codice civile italiano, diretta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, ove l'applicazione di detta disposizione, come interpretata dai giudici nazionali, impedisca a un giudice nazionale, in una controversia come quella principale, vertente sul pagamento dell'IVA, di accertare correttamente e conformemente al diritto comunitario l'esistenza di pratiche abusive, qualora una decisione sullo stesso oggetto sia già contenuta in una sentenza definitiva pronunciata da un giudice diverso (giudicato esterno) in relazione a un diverso periodo d'imposta".
Conclusioni del 24 marzo 2009 dell'Avvocato Generale in causa C-2/08, Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate c/ Fallimento Olimpiclub Srl
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Aiuti di Stato dichiarati illegittimi - Principio dell'autorità di cosa giudicata - Primato del diritto comunitario - IVA - Abuso del diritto - Giudicato riflesso - Limiti
Esaminando la giurisprudenza di cui alla sentenza Lucchini in tema di aiuti di Stato, l'elemento che la Corte sembra, in sostanza, avere considerato decisivo è che, emanando la decisione controversa, secondo cui la Lucchini poteva fruire dell'aiuto di Stato, mentre quest'ultimo era già stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione, il giudice nazionale aveva travalicato i limiti della propria competenza, come definiti dal diritto comunitario, in quanto la valutazione in ordine alla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune rientra, come ha rilevato la Corte, nella competenza esclusiva della Commissione, fatto salvo il controllo del giudice comunitario.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte di giustizia dalla Cassazione, tuttavia, la controversia principale, pur presentando varie analogie con le controversie tributarie definite dalle due sentenze definitive sopra menzionate, dev'essere considerata, nella parte vertente su periodi d'imposta diversi, sostanzialmente differente per quanto riguarda l'oggetto. Quindi, a giudizio dell'Avvocato generale, non sussistono interessi sostanziali connessi alla certezza del diritto che possano prevalere rispetto all'obbligo incombente al giudice a quo di applicare e dare piena efficacia al diritto comunitario, nel caso in esame al divieto di pratiche abusive nel settore dell'IVA.
Pertanto, viene proposto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 10 ottobre 2007 nel seguente modo: "Il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, quale l'art. 2909 del codice civile italiano, diretta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, ove l'applicazione di detta disposizione, come interpretata dai giudici nazionali, impedisca a un giudice nazionale, in una controversia come quella principale, vertente sul pagamento dell'IVA, di accertare correttamente e conformemente al diritto comunitario l'esistenza di pratiche abusive, qualora una decisione sullo stesso oggetto sia già contenuta in una sentenza definitiva pronunciata da un giudice diverso (giudicato esterno) in relazione a un diverso periodo d'imposta".
Conclusioni del 24 marzo 2009 dell'Avvocato Generale in causa C-2/08, Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate c/ Fallimento Olimpiclub Srl
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pubblicato Lunedì 27 Aprile 2009
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