Avviso ai litiganti
Per il diritto a detrarre l’Iva
non basta la mera denuncia di furto
Il contribuente deve attivarsi per ricostruire il contenuto delle fatture emesse, acquisendone copia presso i fornitori
SINTESI: In tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro. Così che, ad esempio, quando il predetto soggetto non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime. Né la denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (in tal senso v. Cass. 27.1.2010, n. 1650; cfr. 16.9.2003 n. 13605; 3.5.2002, n. 6341).

Sentenza n. 14034 del 27 giugno 2011 (udienza del 31 marzo 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Merone, Rel. Ferrara
IVA – Diritto alla detrazione – Perdita o distruzione della contabilità – Prova dell’avvenuta operazione – Spetta al contribuente
pubblicato Mercoledì 13 Luglio 2011

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