Avviso ai litiganti
Dividendi italiani con tasse italiane
per il non residente solo su carta
Sono prove: l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di un’abitazione nella quale trascorrere gran parte dell’anno
passaporto
SINTESI: In materia di imposte sui redditi, in base al combinato disposto del Tuir, articolo 2, e dell’articolo 43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo nello Stato il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali. Detta valutazione va effettuata anche in base a vari elementi presuntivi quali: l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione, nella quale egli trascorra diversi periodi dell’anno. Ciò a prescindere anche dalla iscrizione del soggetto nell’AIRE (Cfr. anche Cassazione n. 12259 del 2010; Sezioni Unite n. 25275 del 2006).
 
Sentenza n. 29576 del 29 dicembre 2011 (udienza 20 ottobre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Bognanni Salvatore
Irpef – Residenza fiscale nello Stato – Criteri – Convenzioni contro le doppie imposizioni – Convenzione Italia-Svizzera – Tassazione dei dividendi
pubblicato Lunedì 23 Gennaio 2012

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