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Avviso ai litiganti
La documentazione “in nero”
fa prova contro l’imprenditore
fa prova contro l’imprenditore
Anche gli appunti personali e informali che rappresentano il risultato economico dell’attività svolta legittimano l’accertamento induttivo
SINTESI: La cosiddetta contabilità “in nero”, risultante da appunti personali e informali dell’imprenditore, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge (cfr., tra le tante, Cass. 17627/2008, 1987/2006, 11459/2001). Deve ritenersi, cioè, che tra le scritture contabili vadano ricompresi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, singoli atti d’impresa ovvero rappresentino il risultato economico dell’attività svolta, mentre spetta al contribuente fornire prove in senso contrario (cfr., tra le tante, Cass. 25610/2006, 19329/2006; 19598/2003).
Sentenza n. 10590 del 13 maggio 2011 (udienza del 30 marzo 2011)
Sentenza n. 10590 del 13 maggio 2011 (udienza del 30 marzo 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Cirillo
Accertamento induttivo – Iva – Documentazione c.d. in nero – Valore di prova contro l’imprenditore pubblicato Martedì 31 Maggio 2011
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