Avviso ai litiganti
È palese e non servono motivazioni se il prezzo della casa è basso
Avviso di rettifica del valore iniziale di un immobile buono anche senza i criteri normativi che hanno "consigliato" di rivedere le stime presenti nell'atto
SINTESI: L’obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alle norme loro proprie: giacché, mentre in alcuni la funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamente semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una determinata disciplina, altri invece costituiscono l’espressione di una funzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono una veste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge. L’obbligo in questione potrà ritenersi quindi adempiuto solo qualora la motivazione, ancorchè formulata in modo sommario e semplificato, sia tale - avuto riguardo al contenuto tipico ed all'oggetto del singolo atto impositivo - da palesare le ragioni del provvedimento, nella evidenziazione dei momenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi. Ne consegue che, in tema di imposta complementare di registro, come nella specie, non deve ritenersi carente dei requisiti minimi di motivazione l'avviso di accertamento di rettifica del valore iniziale di un immobile compravenduto che faccia riferimento ad alcuno dei criteri normativi di valutazione (comparazione con i valori di immobili simili o analoghi rilevati in relazione ad atti anteriori di non oltre tre anni; capitalizzazione, al tasso medio, del reddito netto; valore di mercato; costo storico) desumibili dalla disciplina specifica di cui al DPR 634 del 1972, art. 49, comma 2, e al DPR n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, (cfr. anche Cass. n. 27653 del 2005 e n. 21515 del 2005).
 
Sentenza n. 16742 del 16 luglio 2010 (udienza del 17 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. Bognanni
Imposta di registro – Rettifica del valore di immobile compravenduto – Criteri – Motivazione dell’avviso di rettifica
pubblicato Giovedì 29 Luglio 2010

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