Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Avviso ai litiganti
Furto di documenti contabili:
la ricomposizione al derubato
la ricomposizione al derubato
La perdita incolpevole di fatture, senza “spiegazioni”, comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva versata anche se apre la strada alla prova testimoniale
SINTESI: L’omessa esibizione dei documenti giustificativi, in materia di Iva, comporta la perdita del diritto di detrazione dell’imposta assolta, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro. Pertanto, quando il predetto soggetto non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione: del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime. Né la denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (Cassazione n. 1650 del 2010, n. 13605 del 2003).
Nei casi di asserita perdita incolpevole dei documenti, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cassazione n. 5182 del 2011, n. 21233 del 2006).
Sentenza n. 20580 del 7 ottobre 2011 (ud. del 13 aprile 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. D’Alonzo, Rel. Greco
Iva – Diritto alla detrazione – Documenti giustificativi – Ricostruzione del giro d’affari – Onere della prova – Spetta al contribuente
Nei casi di asserita perdita incolpevole dei documenti, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cassazione n. 5182 del 2011, n. 21233 del 2006).
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pubblicato Giovedì 20 Ottobre 2011
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