Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Avviso ai litiganti
Giudicato esterno applicabile.
Ma a certe precise condizioni
Ma a certe precise condizioni
La decisione su un accertamento relativo a un periodo e a un dato titolo non influenza quello inerente a un diverso anno e a una differente pretesa
SINTESI: Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13916/2006), il giudicato esterno deve essere rilevato d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato. Tale principio, secondo la citata sentenza, opera, a determinate condizioni, anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d'imposta (Cass. nn. 9512/09, 13087/08, 8214/08, 11226/07, 24067/06, 22036/06). Tuttavia, su tale assetto giurisprudenziale è intervenuta, su domanda d'interpretazione pregiudiziale proposta dalla Cassazione, la Corte di giustizia CE, affermando che il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 c.c., in una causa vertente sull'IVA concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta (Corte giust. 3 settembre 2009, in causa C-2/08, O.). Un altro temperamento al criterio della "ultrattività" del giudicato tributario deriva dall'altrettanto consolidato orientamento secondo cui, affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (Cass. n. 14087/07). Del resto, ai fini dell'incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio (Cass. n. 16816/08). Pertanto deve ribadirsi che l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico rilevante tra le due fattispecie comporta, per coerenza sistematica, di dover trarre le logiche conseguenze dall'autonomia dei singoli periodi di ciascuna imposta, positivamente sancita dal legislatore, così come di tener conto della sostanziale, ontologica differenza giuridica esistente tra pretese fiscali diverse in ogni ipotesi di inesistenza di un vincolo giuridico tra le stesse (nel caso di specie, tra una controversia relativa a sanzioni per infrazioni alla disciplina dell'IVA per il 2000 ed altra avente ad oggetto rettifiche dell'imponibile ai fini IVA, IRPEG ed ILOR per il 1999). Ne deriva che l'accertamento afferente ad un periodo e ad un dato titolo non può influenzare quello inerente ad un diverso periodo ed ad un diverso titolo della pretesa, data la intuitiva differenza degli elementi pertinenti a ciascuno di essi (principi espressi oltre che da Cass. n. 14087/07, in motivazione, e 16816/08, cit., da Cass. nn. 8486/09, 15396/08, 13097/08, 8773/08 4607/08, 5943/07, 2438/07, rispetto ai quali non sono emersi elementi per discostarsi).
Sentenza n. 26689 del 18 dicembre 2009 (udienza del 5 novembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Giacalone
IVA - Attività di accertamento - Giudicato esterno - Efficacia - Limiti
Sentenza n. 26689 del 18 dicembre 2009 (udienza del 5 novembre 2009)
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pubblicato Venerdì 8 Gennaio 2010
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