Avviso ai litiganti
Il concordato preventivo "fallisce".
Garante al sicuro dal curatore
La legittimazione ad agire nei suoi confronti compete individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura
SINTESI: In tema di concordato preventivo, deve senz'altro essere affermata la legittimazione dei singoli creditori preconcordatari - e non invece del curatore del fallimento - a far valere la garanzia prestata per un concordato poi risolto a cagione dell'insufficienza dell'attivo. Del resto, con specifico riferimento alle azioni volte a far valere la garanzia prestata dal terzo in relazione a un concordato preventivo poi risolto e sfociato in fallimento, non v'è alcuna previsione normativa che assegni al curatore la legittimazione. Né può sostenersi che il silenzio del legislatore sul punto sia casuale e che sia in qualche modo possibile superarlo con argomenti di carattere logico-sistematico. Occorre infatti considerare che la garanzia prestata per l'adempimento concordatario, pur con i caratteri di specialità da cui è connotata rispetto a una comune fideiussione (e salvo, ovviamente, una sua eventuale diversa formulazione in concreto), è comunque riferita alle obbligazioni che il debitore assume con il concordato nei confronti di tutti - e soltanto - i creditori esistenti al momento del concordato medesimo. Argomentare diversamente equivarrebbe a estendere arbitrariamente la garanzia prestata dal terzo anche ai crediti futuri del debitore concordatario, non considerati e magari neppure prevedibili da parte del garante; ed è invece ragionevolmente da presumere (ove non vi sia espressa indicazione di segno contrario) che costui abbia commisurato il proprio impegno all'entità dell'esposizione debitoria nota o comunque esistente nel contesto temporale in cui la procedura concordataria è stata instaurata e si è radicata. Da quanto esposto discende l'enunciazione del principio di diritto in base al quale, in caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura concordataria.

Sentenza n. 11396 del 18 maggio 2009 (udienza del 12 maggio 2009)
Corte di cassazione, sezioni unite - Pres. Carbone, Rel. Rordorf
Concordato preventivo - Garanzia prestata - Insufficienza attivo - Fallimento - Legittimazione a far valere la garanzia - Creditori preconcordatari - Sussiste - Curatore del fallimento - Non sussiste
pubblicato Venerdì 29 Maggio 2009

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