Avviso ai litiganti
Il postino è in una botte di ferro.
Almeno fino alla querela di falso
L’avviso di ricevimento gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario
SINTESI: Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell’agente postale (v. Cass. nn. 10506/2006, 24852/2006, oltre che SS.UU. n. 627/2008).
 
Ordinanza n. 9980 del 27 aprile 2010 (udienza del 23 febbraio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Cappabianca, Rel. Di Iasi
Iva – Impugnazione – Cartella – Querela di falso – Firma – Negligenza dell’agente postale
pubblicato Mercoledì 26 Maggio 2010

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