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Avviso ai litiganti
Indagini bancarie. Registri persi?
L'assenza di colpa non dà il passi
L'assenza di colpa non dà il passi
L'onere della prova contraria resta comunque in capo al contribuente, che può però ricorrere a testimoni o presunzioni, in deroga agli ordinari limiti
SINTESI: Va accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate alla luce dei consolidati principi secondo cui, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili. D'altra parte, nel caso in cui il contribuente si trovi nell'incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo d'esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.
Sentenza n. 587 del 15 gennaio 2010 (udienza del 5 novembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Virgilio
Accertamento induttivo - Dati bancari - Prova testimoniale - Incendio della contabilità
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pubblicato Martedì 26 Gennaio 2010
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