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Avviso ai litiganti
Inutile passare dell'invito bonario
per recuperare l'Iva non versata
per recuperare l'Iva non versata
La previsione dell'avviso di pagamento, quale adempimento necessario e prodromico all'iscrizione a ruolo, è da ritenersi ormai implicitamente abrogata
SINTESI: In tema di IVA e in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l'applicazione di una pena pecuniaria pari al 100% dell'importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell'art. 60, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 (comma introdotto dall'art. 10 del DL n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996), quale adempimento necessario e prodromico all'iscrizione a ruolo dell'imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall'art. 44 del citato DPR n. 633 del 1972 (dal 100% al 30% dell'importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente a un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre (ex multis, Cass. 7160/2009, Cass. 8859/2006).
Sentenza n. 20633 del 25 settembre 2009 (udienza del 30 giugno 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Papa, Rel. Marinucci
IVA - Omesso versamento - Avviso di pagamento - Invito bonario - Mancata notifica - Conseguenze
Sentenza n. 20633 del 25 settembre 2009 (udienza del 30 giugno 2009)
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pubblicato Martedì 13 Ottobre 2009
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