MASSIMA - Il termine di decadenza dell'istanza di rimborso sui versamenti diretti in acconto delle imposte sui redditi decorre dal giorno del versamento - anche in acconto - qualora per essi possa rilevarsi ab origine la non debenza del tributo. La medesima istanza deve essere presentata avuto riguardo al dies a quo individuato alla data del versamento del saldo esclusivamente se l'eccedenza e il diritto alla ripetizione sorgano in tale momento ovvero siano conseguenza di una determinazione ulteriore del quantum debeatur. La questione relativa alla tempestività dell'istanza di rimborso costituisce questione rilevabile d'ufficio e non risulta pertanto soggetta al disposto dell'art. 346 cpc, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti. L'estensione del termine di decadenza da diciotto a quarantotto mesi operato dall'articolo 1, della legge n. 133/1999 non trova applicazione qualora l'originario termine sia interamente spirato essendo consolidato ed esaurito il rapporto giuridico d'imposta.
Sentenza n. 28559 del 14 ottobre 2008 depositata il 2 dicembre 2008
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. Bisogni
Rimborso - Istanza di rimborso - Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Fattispecie - Titolarità di immobili d'interesse storico - Art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413 - Applicazione - Condizioni
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