Avviso ai litiganti
Irrilevante l’iscrizione all’Aire:
non esclude la residenza in Italia
Ciò che conta è il luogo con il quale il cittadino ha il collegamento più stretto sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali
SINTESI: L’art. 2, comma 2, del Tuir richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile. Ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cass. n. 14434/2010); si tratta cioè del centro degli interessi vitali, ossia del luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali (Cass. n. 13803/2001). Qualora l’amministrazione alleghi circostanze di fatto tali da far la corrispondenza del dato anagrafico con quello reale, è onere del contribuente dare l’eventuale prova contraria.
 
Sentenza n. 6934 del 25 marzo 2011 (udienza del 3 febbraio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Merone, Rel. Cirillo
IRPEF - Residenza fiscale – Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza – Luogo dei propri interessi vitali – Onere della prova
pubblicato Giovedì 14 Aprile 2011

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