Avviso ai litiganti
Iva: in Commissione tributaria
porte aperte alle intercettazioni
L'atto, legittimamente assunto in sede penale, entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice deve valutare
SINTESI: Il divieto posto dall'art. 270 c.p.p., di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte, non opera nel contenzioso tributario, ma soltanto in ambito penale (con diverse eccezioni anche in quello stesso ambito). Non si può, infatti, estendere arbitrariamente l'efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, a dominii processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie. La regola propria, applicabile in campo tributario in materia di Iva, è quella desumibile dall'art. 63 del DPR n. 633 del 1972, per cui la guardia di finanza, cooperando con l'Ufficio, trasmette "documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria", la cui mancanza non rende peraltro inutilizzabili in campo tributario i dati trasmessi (cfr. Cass. nn. 11203/2007, 2450/2007, 22035/2006). Pertanto, è evidente che un atto legittimamente assunto in sede penale e trasmesso all'amministrazione tributaria in conformità alle disposizioni del citato art. 63 del DPR n. 633 del 1972, entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare, dal momento che i suoi poteri di indagine e di giudizio, definiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non incontrano i limiti posti al giudice penale, nella specie, dall'art. 270 c.p.p.

Sentenza n. 4306 del 23 febbraio 2010 (udienza del 26 gennaio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria. - Pres. Plenteda, Rel. Magno
Iva - Operazioni fittizie - Frodi - Intercettazioni telefoniche - Accertamento - Rettifiche
pubblicato Lunedì 1 Marzo 2010

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