Avviso ai litiganti
Iva nostrana per le consulenze
effettuate a favore di residenti
Le prestazioni non vanno tassate in Italia soltanto se il contribuente dimostra che sono state utilizzate fuori dalla Comunità economica europea
SINTESI: Il DPR n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a), disciplina tutte le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in Italia, disponendo che sono soggette ad imposta appunto dallo Stato italiano. Ne deriva che l'art. 7 citato, stesso comma 4, successiva lett. d), riguarda soltanto le prestazioni di servizi - e quindi anche le consulenze - che non siano relative ad immobili situati in Italia. Peraltro, quest'ultima disposizione prevede che "le prestazioni derivanti da contratti ... di consulenza e assistenza tecnica o legale ..., si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti ..., a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica Europea". Quindi, le consulenze effettuate a favore di soggetti residenti sono comunque tassate in Italia, a meno che il contribuente non dimostri che sono state utilizzate fuori della CEE, oggi UE.

Sentenza n. 12834 del 26 maggio 2010 (udienza del 1° aprile 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Merone
Iva - Consulenze - Prestazioni all'estero - Immobili in Italia - Fattura necessaria
pubblicato Venerdì 4 Giugno 2010

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