Avviso ai litiganti
L’omesso o incompleto pagamento
non fa perfezionare il condono
Se il contribuente non versa prima che abbia inizio l’azione esecutiva, il fisco riacquista il potere di accertare tutti i periodi di imposta
L’omesso o incompleto pagamento| non fa perfezionare il condono
SINTESI: In tema di condono fiscale, con la legge, n. 146 del 1998, art. 18, è stato chiarito che la legge n. 413 del 1991, art. 32, deve essere interpretato nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie può ritenersi avvenuta soltanto se i contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni integrative di cui alla legge n. 413 del 1991, art. 32, e non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti, abbiano poi provveduto, alla scadenza della rata o, comunque, prima dell’inizio dell’azione esecutiva, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all’art. 39 della legge medesima. In difetto, pertanto, non si verifica alcuna definizione, con la conseguenza che l’Amministrazione riacquista il potere di esercitare l’azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi di imposta indicati nella dichiarazione integrativa (Cass. n. 27356/2005).

Ordinanza n. 9653 del 2 maggio 2011 (udienza del 23 marzo 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Cappabianca, Rel Di Blasi
Dichiarazione integrativa – Omesso versamento dell’unica o della prima rata – Mancato perfezionamento del condono – Sussiste il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria
pubblicato Venerdì 13 Maggio 2011

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