Avviso ai litiganti
La banca non versa l'imposta?
Il condono salva solo dalle sanzioni
L'obbligazione dell'istituto di credito delegato al pagamento non ha carattere tributario e, quindi, non è suscettibile di definizione agevolata
banca
SINTESI: L'obbligazione gravante sugli istituti di credito delegati dai contribuenti per il versamento all'Erario delle imposte, pur non essendo di natura tributaria, ha natura pubblica in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione dell'interesse della P.A., creditrice, alla pronta e sicura esazione delle obbligazioni civili. L'autonomia dell'obbligazione della banca comporta, inoltre, che la controversia sull'an e sul quantum della medesima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo i comuni criteri di collegamento (cfr., Cassazione civile, SS.UU., sentenze 5303/1995 e 1148/2000). Conseguentemente, non avendo detta obbligazione carattere tributario non è suscettibile di definizione agevolata ex articolo 16 della legge 289/2002. Si deve invece ritenere suscettibile di definizione la lite avente ad oggetto la sanzione irrogata ai sensi della legge 751/1976, articolo 12, comma 5, per minore versamento, in quanto, pur non essendo detta sanzione di natura tributaria, accede alla natura dell'obbligazione cui è collegata. Tale interpretazione trova anche conforto nella circolare interpretativa 12/2003, emessa dalla stessa Amministrazione, che, pur non essendo in alcun modo vincolante per l'Autorità giurisdizionale, può tuttavia fornire elementi interpretativi della volontà dell'Erario. Il riferimento fatto da detta circolare (punto 11.3.3) alle sanzioni irrogate ai sensi della legge 576/1975, articolo 17, comma 8, giustifica senz'altro l'estensione di tale interpretazione anche al ritardato o minore versamento dell'Iva, non potendosi negare che detti versamenti attengono alla gestione e pagamento di tributi.

Sentenza n. 9514 del 22 aprile 2009 (camera di consiglio del 12 marzo 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. Marigliano
Definizione agevolata liti pendenti - Art. 16 della legge 289 del 2002 - Ingiunzione di pagamento - Insufficiente riversamento di imposte da parte della banca - Non condonabilità - Sanzioni - Condonabili
pubblicato Giovedì 7 Maggio 2009

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