Avviso ai litiganti
L'abuso del diritto colpisce anche
i contratti simulati o fraudolenti
L'ufficio può legittimamente opporsi a questi accordi e, quando ne deriva un ingiusto risparmio d'imposta, può rettificare la dichiarazione
SINTESI: Un contratto stipulato per eludere disposizioni fiscali e/o comunitarie può ricadere nello schema del contratto in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c., né vale a sostenere il contrario l'affermazione in base alla quale le norme comunitarie e fiscali non sarebbero norme imperative. Tale affermazione è destituita di fondamento e la giurisprudenza citata a conforto della stessa (Cass. 11351/2001) è stata ampiamente superata dalle più recenti pronunce di questa Corte, secondo le quali l'amministrazione finanziaria "è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.)" (Cass. 20816/2005). Del resto, a conclusione di un percorso evolutivo che trae spunto proprio dalla giurisprudenza comunitaria (v. Cass. 20398/2005, 22932/2005, 21221/2006) le Sezioni unite hanno affermato che "In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione" (Cass. 30055/2008; per la nullità degli accordi per contrarietà a disposizioni comunitarie, si veda Cass. 7287/1997). Quanto alla competenza del giudice tributario di accertare in via incidentale la natura di atto simulato di un contratto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, che è espressione di un principio generale vigente anche prima che la disposizione venisse introdotta, il giudice può sempre "rilevare d'ufficio eventuali cause di nullità di contratti, la cui validità ed opponibilità all'Amministrazione abbia costituito oggetto dell'attività assertoria del ricorrente" (Cass. 20398/2005).

Sentenza n. 15029 del 26 giugno 2009 (udienza del 29 aprile 2009)
Corte di cassazione, Sez. Unite - Pres. Carbone, Rel. Merone
Simulazione - Poteri dell'amministrazione finanziaria - Disconoscimento degli effetti - Abuso del diritto - Rilevabilità da parte del giudice tributario
pubblicato Giovedì 9 Luglio 2009

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