Avviso ai litiganti
L'accertamento sintetico sopravvive
al controllo andato in bianco
E' legittimo, per chiara disposizione normativa, il ricorso al metodo induttivo anche in presenza di una controllo negativo della Guardia di finanza
SINTESI: È consentito ricorrere all'accertamento sintetico del reddito imponibile anche in presenza di una verifica negativa della Guardia di finanza. Infatti, la formula legislativa "indipendentemente dalle disposizioni recate nei precedenti commi e nell'art. 39" di cui all'art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, come novellato dalla legge n. 413 del 1991, art. 1, è intesa chiaramente ad estendere l'ambito applicativo del metodo sintetico di accertamento e non certo a dare portata restrittiva delle possibilità di applicazione del metodo induttivo. Di conseguenza non si vede perché la non ricorrenza delle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 38 ovvero dell'art. 39 (casi nei quali è espressamente consentito l'accertamento sintetico) dovrebbe escludere l'accertamento sintetico qualora fosse stata verificata da parte della Guardia di finanza. Tuttavia, la condizione posta dall'art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, in base alla quale l'accertamento sintetico è consentito qualora il reddito accertato superi di almeno un quarto quello dichiarato per due anni consecutivi, comporta che, se la Ctr accoglie la difesa del contribuente (nel caso di specie, la parte aveva rilevato di aver acquistato non l'intera proprietà ma soltanto la quota della metà dell'immobile il cui acquisto era stato considerato come indice di capacità di risparmio e quindi di reddito), i giudici devono allora chiarire il conteggio in base al quale hanno ritenuto che la correzione non incideva sulla ricorrenza della condizione di legittimità dell'accertamento sintetico. È pertanto carente e incomprensibile la motivazione della sentenza dalla quale non si rilevano i dati numerici posti a base della verifica che si afferma di aver positivamente compiuto.

Sentenza n. 10178 del 4 maggio 2009 (udienza del 17 aprile 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Cicala, Rel. Bernardi
Accertamento - Verifica della Guardia di Finanza - Esito negativo - Accertamento sintetico dell'ufficio - Legittimità - Sentenza - Motivazione
pubblicato Mercoledì 20 Maggio 2009

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