Avviso ai litiganti
L'adesione non vuole ripensamenti.
Accertamento non più impugnabile
Dopo la firma del concordato, al contribuente non resta che versare quanto da esso risulta: è inammissibile il ricorso contro l'originario atto impositivo
pensatore
SINTESI: Una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, "perfezionare") l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione. Quest'ultimo conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. In tal senso, sostanzialmente, Cassazione 18962/2005 ("il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente"); e, argomentando a contrariis, anche Cassazione 15170/2006, che ammette l'impugnabilità dell'atto impositivo, riconoscendo inoltre al contribuente il vantaggio della sospensione del termine ordinario d'impugnazione, ma solo quando sia stato "formalizzato il mancato raggiungimento dell'accordo" (dalla motivazione), negando così il potere d'impugnazione dell'atto a chi abbia inequivocabilmente concordato, in via di adesione, la misura del tributo da pagare. In definitiva, dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione), il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile: non per ragioni di tempestività, ma perché l'accertamento mediante adesione, non impugnabile (Dlgs n. 218 del 1997, articolo 3, comma 4), produce le obbligazioni descritte dal successivo articolo 8, sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo.

Sentenza n. 10086 del 30 aprile 2009 (udienza del 15 aprile 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. e Rel. Magno
Accertamento con adesione - Definito - Atto impositivo - Impugnazione - Inammissibilità
pubblicato Giovedì 14 Maggio 2009

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