Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
L'adesione non vuole ripensamenti.
Accertamento non più impugnabile
Accertamento non più impugnabile
Dopo la firma del concordato, al contribuente non resta che versare quanto da esso risulta: è inammissibile il ricorso contro l'originario atto impositivo
SINTESI: Una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, "perfezionare") l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione. Quest'ultimo conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. In tal senso, sostanzialmente, Cassazione 18962/2005 ("il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente"); e, argomentando a contrariis, anche Cassazione 15170/2006, che ammette l'impugnabilità dell'atto impositivo, riconoscendo inoltre al contribuente il vantaggio della sospensione del termine ordinario d'impugnazione, ma solo quando sia stato "formalizzato il mancato raggiungimento dell'accordo" (dalla motivazione), negando così il potere d'impugnazione dell'atto a chi abbia inequivocabilmente concordato, in via di adesione, la misura del tributo da pagare. In definitiva, dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione), il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile: non per ragioni di tempestività, ma perché l'accertamento mediante adesione, non impugnabile (Dlgs n. 218 del 1997, articolo 3, comma 4), produce le obbligazioni descritte dal successivo articolo 8, sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo.
Sentenza n. 10086 del 30 aprile 2009 (udienza del 15 aprile 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. e Rel. Magno
Accertamento con adesione - Definito - Atto impositivo - Impugnazione - Inammissibilità
Sentenza n. 10086 del 30 aprile 2009 (udienza del 15 aprile 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. e Rel. Magno
Accertamento con adesione - Definito - Atto impositivo - Impugnazione - Inammissibilità
pubblicato Giovedì 14 Maggio 2009
I più letti
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Notizie correlate
- Adesione firmata merito archiviato. E’ una transazione conservativa
- 24/11/2010

- Questa la natura del concordato, riconosciuta dai giudici della Commissione tributaria regionale del Piemonte
- L’adesione firmata chiude le porte alla lite in Commissione tributaria
- 27/3/2009

- L’intervento dell’atto, anche se manca il successivo pagamento, impedisce la questione giudiziale di merito
- Il vecchio concordato non blocca i controlli formali. E il nuovo?
- 28/11/2008

- Una pronuncia della Cassazione offre lo spunto per alcune riflessioni sull'accertamento con adesione
- Il concordato della Snc coinvolge anche gli associati
- 31/8/2005

- L'adesione al concordato di massa da parte di una società di persone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci che non hanno definito il reddito di partecipazione
Archivio Avviso ai litiganti
Febbraio, 2012
(1)
Gennaio, 2012
(7)
Dicembre, 2011
(9)
Novembre, 2011
(11)
Ottobre, 2011
(12)
Settembre, 2011
(12)
Agosto, 2011
(8)
Luglio, 2011
(13)
Giugno, 2011
(17)
Maggio, 2011
(18)
Aprile, 2011
(10)
Marzo, 2011
(10)















