Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
Per l'agevolazione "prima casa"
la residenza va condotta in porto
la residenza va condotta in porto
Il presupposto non è integrato da una precedente domanda di iscrizione all'anagrafe, respinta dal Comune con provvedimento poi non impugnato
SINTESI: In tema di imposta di registro, ai sensi del comma 2 bis, della nota all'art. 1 della tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (comma applicabile "ratione temporis" e introdotto dall'art. 16 del DL n. 155/1993, conv. in L. n. 143/1993) - che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 12/1985, conv. in L. n. 118/1985 - la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto. Ne consegue che l'ottenimento della residenza, presupposto per la concessione del beneficio, intervenuto oltre l'anno dalla dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, non può essere superato facendo riferimento ad una domanda precedente, ma non accolta dal comune in virtù di un provvedimento non impugnato. È chiaro, infatti, che in assenza di un accertamento dell'esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all'anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza, in particolare con riferimento all'identificazione della decorrenza degli effetti dell'iscrizione anagrafica.
Sentenza n. 14399 del 15 giugno 2010 (udienza del 24 marzo 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Persico
Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - Residenza - Momento determinante - Domanda precedentemente respinta - Mancata impugnazione - Irrilevanza della domanda respinta ai fini del presupposto per l'agevolazione prima casa
Sentenza n. 14399 del 15 giugno 2010 (udienza del 24 marzo 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Persico
Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - Residenza - Momento determinante - Domanda precedentemente respinta - Mancata impugnazione - Irrilevanza della domanda respinta ai fini del presupposto per l'agevolazione prima casa
pubblicato Martedì 22 Giugno 2010
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