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Avviso ai litiganti
L'interpello non è un'agevolazione.
Risposta negativa non impugnabile
Risposta negativa non impugnabile
Il contribuente è libero di agire. Nessun obbligo per lui di adeguarsi all'interpretazione del Fisco: il diniego è, in sostanza, un mero parere
SINTESI: Il diniego reso dall'Amministrazione finanziaria in sede di risposta ad un interpello non è riconducibile all'ipotesi prevista alla lettera h) dell'art. 19 del DLGS n. 546 del 1992, in quanto non ha, nella sostanza e negli effetti prodotti, la natura di diniego di agevolazione. Infatti, nella procedura di interpello, non esiste alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell'Amministrazione finanziaria, e, quindi, essendo il contribuente libero di agire, la risposta negativa data dall'Amministrazione finanziaria non è impugnabile avanti la Commissione Tributaria Provinciale, perché il diniego è considerato un "mero parere" (cfr. Cass. SS.UU. n. 2303/2007).
Sentenza n. 77 del 1° marzo 2010 (udienza dell'8 febbraio 2010)
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. III - Pres. Lamattina, Rel. Chiaretti
Interpello - Risposta negativa - Impugnabilità - Diniego di agevolazione - Esclusione
Sentenza n. 77 del 1° marzo 2010 (udienza dell'8 febbraio 2010)
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. III - Pres. Lamattina, Rel. Chiaretti
Interpello - Risposta negativa - Impugnabilità - Diniego di agevolazione - Esclusione
pubblicato Venerdì 12 Marzo 2010
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