Giovedì 23 Maggio 2013 - Aggiornato alle 18:57
Avviso ai litiganti
Con la liquidazione automatica,
non è automatico l’avviso bonario
non è automatico l’avviso bonario
Se non ci sono incertezze rilevanti ed è chiara la violazione commessa l’iscrizione a ruolo non deve passare obbligatoriamente per il contraddittorio
SINTESI: L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 sussiste per il caso in cui emerga un risultato diverso rispetto al dichiarato, ovvero un’imposta o una maggiore imposta. Tale comunicazione è differente e, per certi aspetti, più ristretta rispetto a quella del sopravvenuto art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) la cui previsione di obbligo di contraddittorio preventivo, per il caso di iscrizioni a ruolo derivanti da liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, è soggetta ad una condizione (sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”) che non è prevista dall’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972.
Sentenza n. 7329 dell’11 maggio 2012 (udienza 7 febbraio 2012)
Cassazione Civile, Sez. V – Pres. D’Alonzo Michele - Est. Virgilio Biagio
Iva – Liquidazione della dichiarazione – Risultato diverso da quanto dichiarato – Imposta o maggiore imposta dovuta – Obbligo di comunicazione
Sentenza n. 7329 dell’11 maggio 2012 (udienza 7 febbraio 2012)
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pubblicato Lunedì 21 Maggio 2012
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