Avviso ai litiganti
Locazione agevolata immobili enti.
Nessuno sfratto per il Registro
E’ errato l’assunto secondo cui il tributo non potrebbe determinarsi, considerata la variabilità del canone e l’incerta durata del rapporto
SINTESI: La peculiare regolamentazione, tramite legislazione statale e regionale, del rapporto che sorge tra l'ente gestore e gli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare non tocca i punti qualificanti del rapporto, ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, che corrisponde allo schema legale del contratto di locazione di cui all'art. 1571 c.c. e segg. Né è condivisibile l'assunto secondo cui non potrebbe determinarsi l'imposta di registro, in relazione alla variabilità del canone ed alla incertezza della durata del rapporto, essendo l'imposta determinabile sulla base del canone esistente all'inizio del rapporto e rideterminabile anno per anno. Pertanto è dovuta l'imposta di registro ai sensi dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 per i contratti di locazione di immobili abitativi conclusi tra i soggetti aventi diritto ad alloggi a canone agevolato e l'Ente pubblico che ne è proprietario.

Sentenza n. 14513 del 16 giugno 2010 (udienza del 24 marzo 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Parmeggiani
Imposta di registro - Edilizia residenziale agevolata - Qualificazione come contratto di locazione - Sussiste
pubblicato Mercoledì 30 Giugno 2010

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