Avviso ai litiganti
Manca il titolare ma non si nota.
Per glissare l’Irap è insufficiente
Serve piuttosto la prova concreta della mancanza di elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile all’attività professionale
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SINTESI: L’applicazione dell’Irap agli esercenti arti o professioni, indicati dall’articolo 49, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare (Cassazione 5011/2007). L’esercizio dell’attività quale membro di associazione professionale è quindi circostanza che i Giudici di merito possono validamente ritenere di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi. È poi pacifico che spetta al contribuente di dimostrare le condizioni di accoglimento delle domande di rimborso, quali, in materia di Irap, la prova dell’inesistenza di elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività professionale (Cassazione 13056/2004, 11682/2007, 6021/2009, 10797/2010).
 
Ordinanza n. 20018 del 30 settembre 2011 (udienza del 14 luglio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Merone, Rel. Bernardi
Irap – Requisito dell’autonoma organizzazione – Professione svolta in forma associativa – Sussiste – Istanza di rimborso – Onere della prova
pubblicato Venerdì 14 Ottobre 2011

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