Avviso ai litiganti
Mancata attestazione di conformità.
La contumacia "annulla" l'appello
L'assenza del ricorrente ne comporta l'inammissibilità, senza che il giudice accerti la non coincidenza fra il documento depositato e quello notificato

SINTESI
: In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamato, per il giudizio d'appello, dall'art. 53 del medesimo decreto, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata ex officio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, la formalità prescritta risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione.

Sentenza n. 1174 del 22 gennaio 2010 (udienza del 18 dicembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. e Rel. Papa
Processo tributario - Contenzioso - Appello - Attestazione di conformità - Mancanza - Contumacia - Conseguenze
pubblicato Lunedì 15 Febbraio 2010

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