Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
Mancata attestazione di conformità.
La contumacia "annulla" l'appello
La contumacia "annulla" l'appello
L'assenza del ricorrente ne comporta l'inammissibilità, senza che il giudice accerti la non coincidenza fra il documento depositato e quello notificato
SINTESI: In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamato, per il giudizio d'appello, dall'art. 53 del medesimo decreto, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata ex officio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, la formalità prescritta risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione.
Sentenza n. 1174 del 22 gennaio 2010 (udienza del 18 dicembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. e Rel. Papa
Processo tributario - Contenzioso - Appello - Attestazione di conformità - Mancanza - Contumacia - Conseguenze
pubblicato Lunedì 15 Febbraio 2010
I più letti
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Notizie correlate
- Appello al contumace inammissibile senza attestazione di conformità
- 12/2/2010

- I giudici di legittimità prendono le distanze da un loro precedente orientamento (che sembrava) consolidato
- Conformità non attestata, ricorso e appello non sono da buttare
- 8/1/2009

- L'inammissibilità scatta solo in caso di effettiva differenza fra i documenti, accertata d'ufficio dal giudice
- L'omessa "prova" di conformità non conduce all'inammissibilità
- 17/4/2009

- A causarla è invece la diversità tra l'atto depositato e quello recapitato alla controparte, in giudizio o meno
- Ricorso inammissibile se la copia depositata differisce da quella spedita
- 26/4/2005

- E' irrilevante la mancata attestazione, da parte del ricorrente, di conformità tra i due documenti
Archivio Avviso ai litiganti
Febbraio, 2012
(1)
Gennaio, 2012
(7)
Dicembre, 2011
(9)
Novembre, 2011
(11)
Ottobre, 2011
(12)
Settembre, 2011
(12)
Agosto, 2011
(8)
Luglio, 2011
(13)
Giugno, 2011
(17)
Maggio, 2011
(18)
Aprile, 2011
(10)
Marzo, 2011
(10)















