Avviso ai litiganti
Metodo induttivo e metodo analitico.
Ok all'utilizzo anche contemporaneo
L'amministrazione può utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati che emergono da queste, se singolarmente affidabili
SINTESI: Qualora l'Amministrazione finanziaria constati una inattendibilità globale delle scritture, alla luce di tutte le indagini svolte dalla Guardia di finanza ed enunciate nell'avviso di accertamento, l'Ufficio è autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973 a prescindere dalle scritture stesse e a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva. Pertanto, la circostanza che le irregolarità contabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle scritture, rende di per sé sola legittima l'adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidano le modalità con cui tale forma di accertamento viene poi eseguita. L'amministrazione può, quindi, utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultino singolarmente affidabili. Infatti, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo non esclude che l'Agenzia delle entrate possa servirsi nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui all'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 oppure, contemporaneamente, di entrambe le metodologia (cfr anche Cass. nn. 26388/2005, 11686/2002, 9097/2002).

Sentenza n. 4013 del 19 febbraio 2010 (udienza del 3 dicembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Bognanni
Imposte sui redditi - Iva - Accertamento - Accertamento induttivo - Scritture contabili - Irregolarità
pubblicato Venerdì 5 Marzo 2010

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